OGGETTO: Iscrizioni agli Esami di Stato Conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 – Termini e modalità di presentazione.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha stabilito con la circolare del 06/11/2020 prot. n. 20242 le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021.
Gli studenti delle classi quinte sono tenuti a presentare:
- la richiesta di iscrizione all’esame allegata alla presente circolare,
- attestazione obbligatoria di versamento, di euro 12,09 – tassa esame di Stato– da effettuare entro e non oltre il 30 novembre 2020 tramite il portale PAGO IN RETE, intestato all’ufficio delle Entrate – centro operativo di Pescara,
- una foto tessera.
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire alla segreteria alunni dell’Istituto, tramite il rappresentante di classe, entro il 30 novembre 2020 (pena l’esclusione dall’Esame di Stato).
Si ricorda inoltre, che, sempre entro il 30 novembre deve essere presentato anche il DIPLOMA in ORIGINALE di Scuola Secondaria di I grado, con allegata copia della Carta di Identità con validità residua di almeno otto mesi.
Gli studenti non in regola con le tasse di iscrizione, dovranno obbligatoriamente effettuare i relativi versamenti (pena l’esclusione dall’Esame di Stato).
Si ricorda, salvo modifiche collegate all’evolversi della situazione epidemiologica in corso, che sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Si fa presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato.
In allegato la Domanda per l’accesso agli esami di stato con integrazione del consenso del trattamento dei dati personali